Riduzioni Tariffarie

In questa pagina potete trovate tutte le informazioni relative alle riduzioni previste secondo normativa e secondo il Regolamento vigente.

ART. 25 – RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Alle utenze domestiche residenti che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%. Alle utenze domestiche non residenti si applica la riduzione del 5%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 30 novembre dell’anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l’acquisto/disponibilità dell’apposito contenitore.

2. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 26 – RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 50% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 182 giorni nell’anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell’articolo 23.

ART. 27 – AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI

1. Ai sensi dell’art. 198 comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell’art. 238 comma 10 del d decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui al successivo ART. 31. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.

ART. 28 – AGEVOLAZIONI PER AVVIO A RICICLO DEI RIFIUTI URBANI

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall’articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.

2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo così determinata: la percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza.

3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell’utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall’ente, entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

ART. 29 – AGEVOLAZIONI

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

  • a) associazione pro loco: riduzione del 100 % nella parte fissa e nella parte variabile;
  • b) Esercizi essenziali per la comunità locale a rischio cessazione per la contrazione dell’attività: le utenze non domestiche relative a pubblici esercizi (ex art. 86, commi 1 e 2 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.) o a esercizi commerciali al minuto di beni di prima necessità (come indicati nella Tabella A – Parte II allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i.), localizzate nei centri abitati come definiti dal vigente P.R.G.C. Comunale, che dimostrino in modo documentato uno stato di crisi perdurante per calo delle vendite, con conseguente riduzione significativa dei rifiuti prodotti, potranno richiedere entro il 30 settembre di ogni anno una riduzione della tassa dovuta per l’anno successivo, a condizione che si impegnino a rispettare un piano di incremento dell’offerta, almeno in termini di giorni settimanali ed estensione oraria di apertura, stabilito dalla Giunta Comunale; la riduzione sarà accordata ad insindacabile giudizio della Giunta Comunale nella misura massima del 70 %; della parte fissa e della parte variabile; a tal fine la Giunta potrà richiedere ogni documentazione e dichiarazione necessaria per valutare l’effettivo stato di crisi; la Giunta avrà altresì facoltà, per i casi che avrà giudicato particolarmente gravi, di riconoscere l’agevolazione a decorrere dall’anno in corso all’atto dell’istanza, disponendo il relativo sgravio del ruolo, a condizione di reperire le corrispondenti risorse finanziarie a carico del bilancio comunale attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune; nel caso si accertasse il mancato rispettato del piano di incremento dell’offerta stabilito dalla Giunta Comunale, questa disporrà l’iscrizione a ruolo dell’intera agevolazione nel primo ruolo utile, anche suppletivo;
  • c) Utenze impegnate in attività di manutenzione ordinaria volontaria di aree pubbliche adiacenti: la Giunta Comunale potrà riconoscere una riduzione massima del 70 % della parte fissa e della parte variabile del tributo dovuto da soggetti passivi di utenze domestiche e non domestiche che si siano impegnati ad effettuare attività di manutenzione ordinaria di aree pubbliche di proprietà comunale adiacenti, ricadenti in zone periferiche dei centri o nuclei abitati come esattamente indicate ogni anno dalla Giunta mediante planimetria da allegare all’avviso pubblico di cui a seguire; l’accordo dovrà essere stipulato in forma scritta, indicando su planimetria le esatte porzioni di aree pubbliche oggetto dell’accordo e la descrizione puntuale del tipo di manutenzione da effettuare; a tal fine la Giunta emanerà entro il 30 settembre di ogni anno apposito avviso pubblico per la presentazione di richieste di aderire per l’anno successivo; l’avviso dovrà indicare anche il raggio massimo ammesso di adiacenza delle aree oggetto di manutenzione rispetto alla dislocazione dell’utenza; l’accordo dovrà essere stipulato entro il 31 dicembre successivo; l’entità della riduzione sarà stabilita ad insindacabile giudizio della Giunta tenendo conto delle economie di spesa ottenute dal Comune calcolate applicando le valutazioni monetarie unitarie, distinte per tipologia di manutenzione, da applicare alla misura delle aree oggetto di accordo, (tali valutazioni dovranno essere adottate dalla Giunta unitamente all’Avviso annuale); la Giunta potrà in ogni caso, non riconoscere l’agevolazione nel caso valuti che la proposta non possa costituire significative economie di spesa per l’amministrazione comunale; la riduzione verrà applicata sul tributo dovuto per l’anno successivo a quello di stipula dell’accordo; la Giunta avrà altresì facoltà di riconoscere l’agevolazione a decorrere dall’anno in corso all’atto dell’istanza, disponendo il relativo sgravio del ruolo, a condizione di reperire le corrispondenti risorse finanziarie a carico del bilancio comunale attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune; nel caso si accertasse il mancato rispettato dell’accordo, anche parziale, la Giunta comunale disporrà l’iscrizione a ruolo dell’intera agevolazione nel primo ruolo utile, anche suppletivo, applicando una maggiorazione pari alla sanzione prevista dal primo periodo del primo comma dell’art. 35;
  • d) Soggetti passivi che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico: la Giunta Comunale potrà riconoscere un’agevolazione in misura percentuale (sulla parte fissa e sulla parte variabile), o l’esenzione totale, dal pagamento della tassa dovuta per locali di utenze domestiche direttamente abitate dal soggetto passivo, con esclusione di quelli subaffittati; a tal fine l’ufficio tributi comunale entro il 30 settembre di ogni anno richiederà al CO.GE.SA. l’elenco degli assistiti per grave disagio sociale ed economico; la Giunta Comunale valuterà a suo insindacabile giudizio, sulla base della documentazione resa disponibile da CO.GE.SA, la misura dell’agevolazione a valere per la tassa dovuta per l’anno successivo; la Giunta avrà altresì la facoltà, per i casi che avrà giudicato particolarmente gravi, di riconoscere l’agevolazione a decorrere dall’anno in corso, disponendo il relativo sgravio del ruolo, a condizione di reperire le corrispondenti risorse finanziarie a carico del bilancio comunale attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

ART. 30 – CUMULO DI RIDUZIONE E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni precedentemente considerate e la riduzione complessiva non può essere superiore al 50% per gli utenti residenti ed al 30% per gli utenti non residenti.

2. È fatta salva l’integrale applicazione delle agevolazioni previste all’art. 29 sull’importo della tassa, eventualmente ridotto con le modalità di cui al comma precedente.

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